1. Sono iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 3 gli operatori di discipline bionaturali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o di Paesi membri dell'Unione europea, nonché i diplomati delle libere associazioni e delle scuole riconosciute e i docenti che insegnano presso tali istituti che presentano, entro l'anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, domanda di iscrizione al citato Registro nazionale, allegando i titoli professionali posseduti nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.