Art. 10.
(Norma transitoria).

      1. Sono iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 3 gli operatori di discipline bionaturali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio nazionale e sono iscritti presso le associazioni di categoria a rilevanza nazionale o di Paesi membri dell'Unione europea, nonché i diplomati delle libere associazioni e delle scuole riconosciute e i docenti che insegnano presso tali istituti che presentano, entro l'anno successivo alla medesima data di entrata in vigore, domanda di iscrizione al citato Registro nazionale, allegando i titoli professionali posseduti nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

 

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      2. Sulla base della documentazione presentata e del possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale, che verifica l'idoneità della richiesta, si procede all'iscrizione degli operatori di discipline bionaturali nel Registro nazionale di cui all'articolo 3.